Agli stessi datori di lavoro, non si applicano il cosiddetto “ticket di licenziamento” variabile in base all’anzianità del dipendente, il contributo dell’1,31% per il finanziamento della Naspi e il contributo dello 0,30% ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre l’INPS esclude la possibilità di prorogare la fruizione di questi incentivi per i dodici mesi successivi a qualsiasi trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o in contratto a tempo indeterminato.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, Gianni Bocchieri