Nel corso del videoforum di Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli autocarri sono ammissibili al beneficio fiscale del super ammortamento anche nel 2018 se il bene è inerente all’attività svolta. Il dubbio era nato considerando la legge di Bilancio 2018, che al comma 29 del primo articolo, escludeva dalla fruizione del super ammortamento, tutti i mezzi di trasporto a motore di cui al comma 1 dell’art. 164 D.P.R. 9817/1986 (T.U.I.R.). Considerando che non fanno parte dell’elenco, il quesito all’Agenzia riguardava l’applicabilità del super ammortamento agli autocarri. L’Agenzia delle entrate, facendo riferimento al primo comma dell’art. 164 del D.P.R. 9817/1986 (T.U.I.R.), evidenzia che lo stesso, non richiama la disposizione del Codice della Strada relativa agli autocarri (art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
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