Anche i prestatori di servizi relativi all’utilizzo dei bitcoin dovranno assolvere gli obblighi antiriciclaggio. Così prevede la bozza del Decreto del MEF che andrà a definire le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio della Repubblica italiana. La ratio è di evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali.
Lo schema di Decreto resterà in consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze fino al 16 febbraio (le osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it).
La nuova disciplina include nel nuovo obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità. L’iniziativa mira a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno ad iscriversi in uno speciale registro tenuto dall’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale. Lo stesso organismo sarà incaricato di tenere anche un altro nuovo registro, quello dei compro-oro.
Come chiarito dallo stesso MEF in una nota diramata lo scorso 2 febbraio, la previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti regole dettate dalla V direttiva UE antiriciclaggio, ormai prossima alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunità europea, di cui l’Italia ha di fatto anticipato l’adozione prevedendo già dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore D.Lgs. n. 90/2017), norme più rigorose in materia di prevenzione dei reati finanziari.
“C’è un presupposto comune agli interventi regolatori sulle valute virtuali e sui compro-oro” ha spiegato Roberto Ciciani, direttore della Direzione Generale competente in materia di prevenzione dei reati finanziari. “Entrambi rispondono alla necessità di censire puntualmente e dettagliatamente nuovi fenomeni, capirne le dimensioni, comprenderne anche la diffusione sul territorio. In particolare per quanto concerne le criptovalute, con i relativi rischi di utilizzo per fini illeciti, quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la normativa italiana già prevede che i prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale siano annoverati tra i soggetti tenuti all’assolvimento di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il censimento e l’avvio del registro consentiranno anche di vigilare meglio sul rispetto delle regole da parte degli operatori e daranno loro certezza sull’esercizio legale della propria attività”.
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