Dopo lo stop del Consiglio di Stato, riparte il cammino per l’attuazione del bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Nella Gazzetta Ufficiale n. 170, è stato pubblicato il D.P.C.M. n. 90/2018 recante le modalità e i criteri per la concessione del bonus. Ecco in sintesi cosa prevede.
Soggetti
Il bonus è riconosciuto a favore delle imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.
Bonus
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisivi e radiofonici locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione menzionati. Il credito è riconosciuto anche sugli investimenti pubblicitari indicati effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Il bonus è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. In caso di perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, tale percentuale salirà al 90% per microimprese e PMI.
Investimenti
Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono esclusi gli investimenti in televendite e gli spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggistica vocale chat-line con servizi a sovraprezzo. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Domande
Per accedere al credito di imposta, i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, debbono presentare un’apposita comunicazione telematica con le modalità che verranno definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’anno 2018 tale comunicazione telematica deve essere presentata nella finestra compresa dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, la comunicazione deve essere effettuata in modo separato nei medesimi termini.
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