Lo sforzo del Fisco per portare nel nostro Paese cervelli e capitali fuggiti all’estero si misura nei regimi agevolativi concessi alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Attualmente sono diversi gli incentivi che operano in tal senso: dai cosiddetti “impatriati” (lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati), agli high net worth individual (neo residenti ad alta capacità contributiva), passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”. I quattro regimi sono stati illustrati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E dello scorso 23 maggio. Ecco le principali caratteristiche.
Lavoratori rimpatriati
Il regime prevede che i redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia dai lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente per il 50%del suo ammontare (la disciplina previgente prevedeva il 70% e faceva riferimento esclusivamente ai redditi da lavoro dipendente). All’agevolazione possono accedere anche i manager in posizione di distacco e i soggetti che trasferiscono la residenza prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.
Ricercatori e docenti
Il bonus è rivolto ai soggetti che svolgono attività di ricerca e di docenza in Italia, i quali, dopo aver svolto una documentata attività di docenza e ricerca all’estero per almeno due anni consecutivi, acquisiscano residenza fiscale nel territorio dello stato. L’agevolazione consiste nel far concorrere le suddette attività alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e nell’escluderle dal valore della produzione netta ai fini Irap. Il regime si applica dal periodo di imposta nel quale il soggetto diviene fiscalmente residente e nei tre periodi di imposta successivi, a patto che permanga la residenza
Controesodati
Rientrano nel regime i lavoratori che sono già stati residenti per almeno 24 mesi in Italia e, dopo essersi trasferiti all’estero in uno dei paesi Ue, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015. Tali soggetti possono richiedere la tassazione dei redditi prodotti in Italia su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti: il titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafi che della popolazione residente e il trasferimento della residenza entro tre mesi dall’avvio dell’attività.
Nuovi residenti
È questo il regime volto ad attrarre i soggetti ad alta capacità contributiva riconoscendogli, in cambio dello spostamento della residenza fiscale in Italia, l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta. Il regime può essere esteso anche ai familiari che saranno tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25 mila euro. Per godere del bonus è necessario che il soggetto non sia stato fiscalmente residente nel territorio dello stato per almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti all’inizio dell’agevolazione.
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