Dal 1° luglio 2018 per il commercio di carburanti per autotrazione è introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica e, ai fini della detrazione dell’IVA, è necessario il pagamento con mezzi tracciabili e altri strumenti idonei. Le imprese e i professionisti acquirenti, quindi, non dovranno più pagare in contanti né tenere la scheda carburante se vogliono detrarre l’IVA.
A tali disposizioni si aggiunge poi l’obbligo per gli impianti stradali di distribuzione del carburante di memorizzareelettronicamente e di trasmettere in via telematica i corrispettivi per le cessioni effettuate nei confronti di non soggetti passivi di imposta, ai quali non viene emessa la fattura.
Secondo la formulazione dell’attuale art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), l’acquisto di carburanti per poter effettuare la detrazione dell’IVA deve essere provatodal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate oppure con altri mezzi ritenuti idonei secondo un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento n. 73203, emanato il 4 aprile 2018, ha individuato tali mezzi di pagamento idonei a provarel’effettuazione dell’operazione al fine di usufruire della detrazione IVA. Si tratta di:
- Assegno bancario o postale;
- Vaglia cambiario o postale;
- Addebito diretto;
- Bonifico bancario o postale;
- Bollettino postale;
- Carte di debito, credito o prepagate;
- Altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente.
È così escluso l’utilizzo del contante.
Le carte di cui sopra, tuttavia, devono essere emesse da operatori finanziari obbligati alla trasmissione dei dati ossia da intermediari fiscalmente domiciliati in Italia (o con una stabile organizzazione se si tratta di soggetti con sede all’estero) obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria.
Le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come nel caso di carte utilizzate in contratti di “netting”, nei quali il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate dalla società petrolifera. Lo stesso vale in caso di utilizzo di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA.
Il provvedimento di attuazione n. 73203 ha infine chiarito che le limitazioni nei modi di pagamento si riferiscono soltanto alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione e non anche agli altri servizi di custodia, manutenzione, riparazione, noleggio e leasing.
A seguito dell’utilizzo esclusivo di metodi di pagamento tracciabili, dal 1° luglio 2018 è soppresso l’obbligo di tenuta della scheda carburante. Fino a tale data vale invece quanto previsto nel D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997, contenente la disciplina della scheda carburante, secondo cui gli acquisiti di carburante devono risultare da apposite annotazioni sulla stessa e che tali annotazioni sostituiscono la fattura di acquisto. Se però i pagamenti avvengono con carte di debito, di credito o prepagate ossia con altri mezzi elettronici già ora non sussiste l’obbligo di tenuta della scheda carburante.
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017), come sopra detto, ha introdotto il secondo periodo all’art. 22, c. 3, D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale «gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica». Tale norma, producendo effetti sempre dal 1° luglio 2018, costituisce un’anticipazione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta dal 1° gennaio 2019. Da tale data, infatti, l’obbligo riguarderà tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.
Per completezza, si ricorda infine che, sempre in base alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 e con riferimento ai carburanti per motore, dal 1° febbraio 2018 l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione.
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