Beneficiari
L’agevolazione spetta a tutte le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
Attività agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo (Art. 3, D.L. 23/12/2013, n. 145):
- lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché’ non siano destinati a uso commerciale. La realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio).
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.
Spese ammissibili al credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
- contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca o con altre imprese (incluse start up innovative);
- competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografico di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne NOTA: in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio.
Tipologia di contributo
Il bonus ricerca, in vigore dal periodo di imposta 2015 a quello 2020 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta in cui si intende fruire dell’agevolazione e che questo ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti al 2015 (2012 – 2013 – 2014).
Per il periodo di imposta 2015-2016 la misura del credito di imposta è pari al 50% o al 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di spese. Per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca e sviluppo, il credito di imposta è pari al 50%, mentre per tutte le altre spese è pari al 25%.
Dal periodo di imposta 2017 la misura del credito d’Imposta è pari al 50% degli incrementi annuali di spesa delle attività di ricerca sviluppo indipendentemente dalla tipologia di spese.
Modalità e tempistiche
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi rilevati sono stati sostenuti.
Per il credito di imposta ricerca non si applica il limite annuale di compensazione pari a 250.000 euro.
Commercialista Telematico