Misure urgenti in materia di acceso al credito.
Fino al 31/12/2020 è stato disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese come segue:
OPERAZIONI FINANZIARIE FINO A 25.000,00 €: garanzia diretta del fondo pari 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore delle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
– inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall’erogazione;
– durata del finanziamento fino a 72 mesi;
– importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale) e, comunque, non superiore a 25.000,00 € ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come un’apposita autocertificazione;
– l’intervento del Fondo a garanzia dell’operazione è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e l’istituto bancario eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, previa verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
– il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
N.B. la misura è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.
OPERAZIONI FINANZIARIE SUPERIORI A 25.000,00 €: garanzia diretta del fondo fino al 100% delle operazioni di finanziamento concesse in favore dei soggetti beneficiari, con ammontare dei ricavi non superiore a 3.200.000,00 €, danneggiate dall’emergenza Covid (come da dichiarazione autocertificata), alle seguenti condizioni:
– importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale).
– durata del finanziamento fino a 72 mesi.
N.B. la misura è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.
ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE: aumento della percentuale della garanzia diretta al 90% dell’ammontare del finanziamento per le operazioni con durata fino a 72 mesi (garanzia incrementata al 100% in presenza di garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia). L’importo totale delle operazioni finanziarie assistite da garanzia diretta non potrà superare, alternativamente:
– doppio della spesa salariale per il 2019 (o ultimo anno disponibile) del beneficiario (inclusi oneri sociali e costo del personale eventualmente nel libro paga dei sub-contraenti ma che lavora nel sito di quella beneficiaria);
– il 25% del fatturato 2019;
– fabbisogno per costi del circolante e investimento nei successivi 18 mesi se PMI ovvero nei successivi 12 se diverse da PMI.
N.B. la predetta disposizione è soggetta all’approvazione della Commissione Europea.
Fino all’ottenimento della predetta autorizzazione le percentuali di copertura saranno dell’80% in caso di garanzia diretta e del 90% in caso di Confidi.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in presenza di un Confidi, i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di finanza aggiuntiva pari ad almeno il 10% del debito rinegoziato. In altri termini qualora un azienda sia titolare di un finanziamento il cui capitale residuo è pari a 100.000,00 € potrà richiedere al proprio istituto bancario l’erogazione di un secondo finanziamento mediante il quale estinguere il primo e ottenere ulteriore liquidità pari ad almeno il 10% del debito estinto (nel caso di specie ulteriori 10.000,00 €).
Per coloro che abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese è rilasciata una garanzia statale (SACE), pari al 90% del finanziamento, alle seguenti condizioni:
– finanziamenti di durata non superiore a 72 mesi con possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di 24 mesi.
– l’impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ovvero avere avuto, alla data del 29 febbraio 2020, esposizioni deteriorate;
– l’importo del finanziamento non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
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25% del fatturato relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
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doppio dei costi del personale relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; nel caso di impresa che abbia iniziato l’attività successivamente al 31/12/2018 il riferimento è effettuato ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività. Tale condizione dovrà emergere da una specifica attestazione da rilasciarsi a cura del legale rappresentante dell’impresa.
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ai fini del calcolo del limite massimo di finanziamento, la norma impone di fare riferimento al fatturato in Italia ed al costo sostenuto per il personale dipendente in Italia. E’ evidente che in tal modo vengono esclusi i fatturati realizzati all’estero in capo a consorelle straniere, così come viene escluso il costo del personale sostenuto all’estero.
– l’impresa beneficiaria, all’atto dell’erogazione del finanziamento, si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020 e salvaguardare i livelli occupazionali;
– il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.
Procedura per l’accesso alla garanzia
Il provvedimento del Governo prevede due procedure distinte per il rilascio della garanzia Sace. Il ricorso all’una o all’altra dipende dalle dimensioni dell’impresa richiedente.
In particolare:
1 – per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 5000 unità e fatturato non superiore a 1,5 mld di euro, la procedura – detta semplificata – prevede il seguente iter:
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presentazione dell’istanza di finanziamento da garantire per il tramite di Sace Spa ad un soggetto bancario o altro intermediario creditizio;
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in caso di esito positivo dell’istruttoria eseguita dalla banca (la norma non specifica alcunché in ordine ad eventuali valutazioni del merito creditizio con criteri ante emergenza Covid-19), quest’ultima trasmette la richiesta a Sace Spa che si limiterà a prendere atto dell’istanza e ad emettere un “codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia”;
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la banca, a questo punto, erogherà le somme richieste.
2 – per le imprese con numero di dipendenti superiore a 5000 unità e fatturato superiore a 1,5 mld di euro, la procedura prevede, oltre all’iter di cui sopra, il rilascio di un decreto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Tale decreto è emesso tenendo conto del ruolo che l’impresa svolge rispetto alle seguenti aree e profili strategici in Italia:
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contributo allo sviluppo tecnologico;
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appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
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incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
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impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
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peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
Il comma 8, dell’art. 1 del DL n. 23/2020, a proposito delle imprese nei cui confronti non si applica la procedura “semplificata”, prevede che possono essere elevate le percentuali di garanzia massima concedibile al livello immediatamente superiore a quello applicabile.
N.B. la predetta disposizione è soggetta all’approvazione della Commissione Europea.