L’art. 110 del DL 104/2020 (cd. Decreto agosto), pubblicato sulla GU n.203 del 14/08/2020, prevede l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31 dicembre 2020.
Il nuovo regime potrà avere:
– rilevanza solo civilistica e contabile;
– rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non occorre, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Il Decreto agosto prevede l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta. Infatti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% applicabile sia per i beni ammortizzabili sia per quelli non ammortizzabili, che andrà versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione vengono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:
– della deducibilità degli ammortamenti;
– della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 comma 6 del TUIR;
– della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Viene, invece, previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati.
Soggetti ammessi alla rivalutazione
Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nei territori dello Stato – che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24626 del c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
Altra novità, rispetto a prima, è che la rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un di un unico criterio all’interno della medesima categoria) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Beni rivalutabili
Possono essere oggetto di rivalutazione, tra l’altro, i seguenti beni:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Le immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti) – anche se non più iscritti nello stato patrimoniale giacché interamente ammortizzati – possono essere “gratuitamente rivalutate”, se sono ancora tutelate ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.
Metodi di rivalutazione
I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:
- rivalutazione del solo costo storico;
- riduzione del fondo di ammortamento;
- rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.
Riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore dei beni
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:
– la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
– le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati con il modello F24.
Saldo attivo di rivalutazione (o riserva di rivalutazione)
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Sulla base dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – espressamente richiamato dall’articolo del Decreto agosto – il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice civile”.
Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di distribuzione ai soci.
Affrancamento del saldo di rivalutazione
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo.
Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.
Il saldo attivo di rivalutazione, una volta affrancato, è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione.
Cessione dei beni rivalutati
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
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