Sospensione dei versamenti “allargata” anche alle imposte collegate alla registrazione degli atti e dei contratti, ma nessun differimento dei termini per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici da parte di coloro che adottano il registratore telematico.
Sono numerosi i chiarimenti contenuti nella circolare 8/E pubblicata il 3 aprile scorso, con cui l’Agenzia ha fornito la propria interpretazione in relazione alle norme contenute nel D.L. 18/2020 riguardanti la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari. Rimandando ad altro contributo che schematizza le risposte dell’Agenzia, in questa sede preme evidenziare alcuni aspetti critici oggetto di chiarimento.
Il primo chiarimento riguarda l’individuazione dei soggetti, di cui all’articolo 61 D.L. 18/2020, che svolgono un’attività rientrante nei settori elencati e particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza epidemiologica. In caso di imprese che svolgono più attività, è necessario che quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente, intendendosi per tale quella da cui derivano maggiori ricavi nel 2018 (in quanto si deve aver riguardo ai ricavi o compensi indicati nell’ultima dichiarazione presentata).
I codici Ateco individuati nelle risoluzioni 12/E e 14/E sono meramente indicativi e ciò che rileva è che nella sostanza l’attività svolta rientri tra quelle elencate nelle lettere da a) a r) dell’articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020.
Tra i chiarimenti più attesi vi erano quelli relativi ai termini di emissione della fattura elettronica e di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Agenzia delle entrate, fornendo diverse argomentazioni, ritiene che l’emissione delle fatture elettroniche non rientri tra gli adempimenti sospesi, anche tenendo conto dei riflessi che tale documento ha nei confronti della controparte commerciale (detrazione dell’Iva e deduzione del costo).
Lo stesso dicasi per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi telematici, eccezion fatta per quei soggetti (con volume d’affari inferiore a 400.000 euro) che si avvalgono della disposizione di cui all’articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015, che fino al 30 giugno 2020 non utilizzano il registratore telematico (continuando quindi ad emettere ricevute e scontrini) ed inviano i corrispettivi in via telematica entro la fine del mese successivo. Per tali ultimi soggetti la sospensione opera, così come ricade nel differimento la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici (termine di 60 giorni con necessità di intervento del tecnico incaricato).
In materia di controllo da parte del committente sul corretto adempimento degli obblighi di sostituto d’imposta da parte dell’appaltatore (articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, introdotto dall’articolo 4 D.L. 124/2019), l’Agenzia purtroppo ritiene che siano sospesi tali oneri solamente nel caso in cui in capo all’appaltatore siano differiti i termini per l’effettuazione delle ritenute. Pertanto, è necessario verificare che quest’ultimo rientri tra i soggetti di cui all’articolo 61 D.L. 18/2020 (settori maggiormente colpiti) o tra le “piccole” imprese di cui all’articolo 62 dello stesso Decreto (soggetti con ricavi non superiori ad euro 2.000.000).
Aperture interpretative vi sono state da parte dell’Agenzia in relazione ai termini di registrazione degli atti (pubblici e privati) e di versamento dell’imposta di registro correlata.
Poiché tra gli adempimenti sospesi rientrano senza dubbio i termini di registrazione, ne consegue che anche l’imposta di registro dovuta sia conseguentemente sospesa, trattandosi di un obbligo che sorge con la registrazione.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione scade tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, le quali sono differite al 30 giugno 2020, anche per quanto riguarda il versamento delle relative imposte dovute.
Infine, di particolare rilievo è il chiarimento riguardante l’individuazione del limite di ricavi e compensi (non superiori ad euro 2.000.000) dei soggetti di cui all’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 per il differimento dei termini di versamento delle ritenute sul lavoro dipendente e assimilato, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi (nonché dell’Iva di marzo). L’Agenzia precisa che per la verifica del predetto limite (con riferimento al 2019) si deve tener conto del regime reddituale adottato dal singolo contribuente (competenza, cassa, o metodo improntato alla cassa) e non rilevano eventuali adeguamenti ad un maggior livello di affidabilità fiscale Isa (anche perché decisi all’atto di presentazione della dichiarazione).
di Sandro Cerato – Ecnews.it