La Legge di Bilancio per il 2018 istituisce, a decorrere dal 2019, una web tax relativa a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici a favore di soggetti residenti in Italia da parte di residenti e non residenti.
La struttura della nuova imposta è il risultato di un percorso legislativo particolarmente tormentato, che ha visto la prima versione presentata in Senato poi sostanzialmente modificata nel suo passaggio alla Camera.
Nella versione da ultimo approvata in legge di bilancio l’imposta si applica al valore della singola transazione (al netto dell’IVA) con una aliquota del 3% e sarà dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
Le prestazioni di servizio saranno individuate con decreto del Mef da emanare entro il 30 aprile 2018. S’intendono comunque per servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia di informazione. Allo stesso tempo viene comunque anche ampliata la definizione di stabile organizzazione, essendo ora sufficiente, ai fini della individuazione della stabile, una significativa e continuativa presenza economica nel territorio italiano.
Ai fini del contrasto all’evasione delle multinazionali del web, sembra peraltro proprio questa la misura più rilevante, soprattutto laddove si stabilisce che la significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato rileva quando è stata costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio.
La web tax si applica (si applicherà sempre se vedrà la luce, dato che entro il 2019 è probabile che la situazione normativa, anche internazionale, sarà di molto cambiata) infatti alle transazioni business to business (B2B) e riguarda imprese residenti e non residenti che effettuino più di 3.000 transazioni annue, a prescindere dal loro importo unitario.
Il prelievo si effettuerà sui committenti dei servizi digitali, mentre alcuni aspetti rilevanti (perimetro oggettivo di applicazione, modalità di riscossione, ecc.) sono rinviati ad un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
La versione approvata dalla Camera ha peraltro anche cancellato il ruolo di sostituto d’imposta previsto inizialmente per gli intermediari finanziari. Il prelievo avverrà all’atto del pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti committenti del servizio, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino, con apposite formalità, di non superare i limiti delle 3.000 unità di transazioni.
L’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Infine si dispone l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste in materia di IVA, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso in materia di imposta sulle transazioni digitali.
Il nuovo tributo, come ha paventato l’Ufficio parlamentare di bilancio, potrebbe comunque (per assurdo) determinare uno svantaggio competitivo proprio per le imprese residenti, laddove i ricavi delle imprese digitali residenti sarebbero sottoposti non solo al nuovo tributo, ma anche alle altre imposte dirette con le aliquote vigenti in Italia, mentre le multinazionali non residenti, grazie al nuovo tributo potrebbero assolvere definitivamente agli obblighi tributari in Italia, continuando a godere delle ridotte aliquote di imposta dei Paesi a fiscalità privilegiata (sempre che non si accerti una loro stabile organizzazione occulta in Italia).
Il passaggio della Legge di Bilancio 2018 alla Camera ha peraltro cancellato anche il credito d’imposta per le imprese residenti, pensato in un primo momento proprio per evitare che queste si trovassero a pagare le imposte per due volte sulla stessa transazione.
L’entrata in vigore della web tax, prevista a partire dall’inizio del 2019, come detto, sarà comunque subordinata all’emanazione di diversi decreti attuativi.
Il MEF, entro il 30 aprile 2018, dovrà infatti provvedere all’individuazione puntuale delle attività rilevanti, ovvero di quali attività digitali nel dettaglio saranno incluse nel perimetro della nuova imposta del 3%. Spetterà poi all’Agenzia delle Entrate, nei 60 giorni successivi, di indicare le modalità di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della web tax ed infine sarà sempre un provvedimento delle Entrate a stabilire quali saranno gli adempimenti dichiarativi e le modalità di pagamento dell’imposta.
La norma da ultimo approvata ha tolto anche il riferimento all’individuazione della stabile organizzazione che si occupi di estrazione di risorse di qualsiasi natura, perdendo così un’importante opportunità per allargare il campo della tassazione economia digitale anche al tema dei big data, laddove, peraltro, vi è già anche una proposta dell’OCSE di una equalization tax, basata sul volume di dati personali, che, attraverso la loro attività, le multinazionali dell’economia digitale riescono ad acquisire dalla loro clientela.
Commercialista Telematico