La Legge di Bilancio 2019, con l’articolo 1 comma 1031 e seguenti, introduce un bonus per l’acquisto di veicoli ecologici, che si traduce, ove spettante, in uno “sconto” sul prezzo di acquisto del veicolo per l’acquirente. Tale importo viene rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici, le quali in ultima istanza lo recuperano sotto forma di un credito di imposta utilizzabile in compensazione.

In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo nella misura che segue.

Se si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, il contributo è parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:

– euro 6.000 per CO2g/km da 0 a 20;

– euro 2.500 per CO2g/km da 21 a 70.

In assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, il contributo è sempre parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, ma è di entità inferiore e precisamente pari a:

– euro 4.000 per CO2g/km da 0 a 20;

– euro 1.500 per CO2g/km da 21 a 70.

In caso di veicolo consegnato per la rottamazione, questo deve essere:

– intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo

– ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato da almeno dodici mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

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