È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la L. 30.12.2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2024.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.

Garanzia mutui per acquisto “prima casa”
·    È prorogato al 31.12.2024 il termine di presentazione delle domande che fruiscono della misura elevata all’80% della garanzia per l’acquisto della casa di abitazione a favore delle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di età e di reddito, di cui all’art. 64, c. 3, 2° e 3° periodo D.L. 73/2021.
Accesso al credito agevolato per famiglie numerose
·    Per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013, i seguenti nuclei familiari:

a)    nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;

b)    nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;

c)     nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50.000 euro annui.

·    Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal 30.01.2024 e fino al 31.12.2024, da parte dei nuclei familiari numerosi, la garanzia del Fondo di cui all’art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013 è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. a), dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. b) e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lett. c).

·    Per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013 e di cui ai punti precedenti per le famiglie numerose, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della “prima casa”, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Contributo straordinario a titolari di bonus sociale elettrico
·    È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’art. 3, c. 1 D.L. 34/2023.
Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti
·    In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

·    L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

·    Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fringe benefit
·    Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

·    Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2 Tuir.

·    I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

·    Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Imposta sostitutiva sui premi di produttività
·    Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1, c. 182 L. 208/2015) è ridotta al 5%.
Canone di abbonamento alla televisione 2024
·    La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1, c. 40 L. 232/2016) è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Trattamento integrativo lavoratori settore turistico
·    Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1.01.2024 al 30.06.2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (ai sensi del D.Lgs. 66/2003), effettuate nei giorni festivi.

·    Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000.

·    Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

·    Le somme erogate sono indicate nella Certificazione unica.

·    Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione nel modello F24.

Proroga plastic tax
·    È prorogata dal 1.01.2024 al 1.07.2024 l’istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI».
Proroga sugar tax
·    È prorogata dal 1.01.2024 al 1.07.2024 l’istituzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche.
Aliquota Iva 10%
·    Non sono più soggetti all’aliquota Iva del 5% ma all’aliquota del 10% le cessioni di:

–       latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d.ex 19.02);

–       prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;

–       pannolini per bambini.

·    Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all’Iva con l’aliquota del 10%.

Deduzione svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e assicurativi
·    La deduzione della quota dell’1% dell’ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi e imprese di assicurazione, prevista, ai fini dell’Ires e dell’Irap, sulla base, rispettivamente, dell’art. 16, cc. 4 e 9 D.L. 83/2015, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo.

·    La deduzione della quota del 3% dell’ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi e imprese di assicurazione, prevista, ai fini dell’Ires e dell’Irap, sulla base, rispettivamente, dell’art. 16, cc. 4 e 9 D.L. 83/2015, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo.

·    Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso:

a)    al 31.12.2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’art. 16, cc. 4 e 9 D.L. 83/2015, limitatamente alla quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

b)    al 31.12.2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’art. 16, cc. 4 e 9 D.L. 83/2015, limitatamente alla quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

c)     al 31.12.2027 e al 31.12.2028, non si tiene conto delle disposizioni dei due punti precedenti.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
·    Le disposizioni per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024.

·    Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

·    La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024.

·    Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.

·    Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari al 16%.

Credito d’imposta per investimenti nel cinema e nell’audiovisivo
·    Il riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla L. 220/2016, non può essere inferiore al 10% e superiore al 15% del Fondo medesimo.

·    Con decreto sono determinate le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare:

a)    per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l’accesso al credito d’imposta, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40%;

b)    per le opere audiovisive, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;

·    Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima può essere innalzata fino al 60%.

·    Al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto.

·    Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti
·    Le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate [art. 67, c. 1, lett. c) Tuir], diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al c. 4 dell’art. 68 Tuir sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% sul 5% del loro ammontare e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

·    Le disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all’art. 87, c. 1, lett. a), b), c) e d) Tuir, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. d) Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

Contrasto dell’evasione nel settore del lavoro domestico
·    Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

·    Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

·    L’Agenzia delle Entrate e l’Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Cedolare secca contratti di locazione breve
·    Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca.

·    L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

·    I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

·    I medesimi soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i citati canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione.

·    I soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai citati contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 Dpr 600/1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione o sublocazione.

·    I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 Dpr 600/1973.

Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus
·    Costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

·    Tali plusvalenze sono determinate ai sensi dell’art. 68, c. 1 Tuir.

·    Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.

·    Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

·    Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

·    Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

·    Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024.

Immobili occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici
·    Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data del 1.01.2024, è facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici.

·    Tale rinuncia può essere effettuata entro 90 giorni dal 1.01.2024 e, qualora accettata dall’Agenzia del Demanio, su assenso dell’amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che può condizionare l’accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all’opzione di acquisto.

·    Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all’ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento immobiliare, con l’applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché di una riduzione del 15% del canone previsto.

Imu su immobili posseduti da enti non commerciali per finalità sociali
·    L’art. 1, c. 759, lett. g) L. 160/2019, che detta l’esenzione da Imu per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, c. 1, lett. c) Tuir), per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione e di culto, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1, c. 2 L. 212/2000, nel senso che:

a)    gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) Tuir, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali;

b)    gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Delibere aliquote tributi comunali
·    Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023.

·    Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15.01.2024.

·    L’eventuale differenza positiva tra l’Imu, calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al punto precedente, e quella versata, ai sensi dell’art. 1, c. 762 L. 160/2019, entro il 18.12.2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024.

·    Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

·    A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14.10 per l’invio telematico al portale del federalismo fiscale della delibera e del 28.10 per la pubblicazione della stessa (art. 13, c. 15-ter D.L. 201/2011 e art. 1, cc. 762 e 767 L. 160/2019) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE
·    Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a 70 euro (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping).

·    Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024.

Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni
·    Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir.

·    L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

·    In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

a)    dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b)    di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

·    In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

·    L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

·    Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

·    Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

·    L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

·    I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

·    L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

·    Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

·    L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.

Variazione catastale degli immobili oggetto di Superbonus
·    L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 D.Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

·    Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali
·    Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

·    La disposizione si applica a decorrere dal 1.03.2024.

Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione
·    Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Aliquote Ivie e Ivafe
·    Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%).

·    L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

Atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari
·    Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

·    Sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 Tuir, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

Cessione di metalli preziosi
·    Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

·    Viene, pertanto, eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito. Tali redditi prevedono la liquidazione nel modello di dichiarazione dei redditi dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.

Immatricolazione veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano
·    Al fine dell’immatricolazione o voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono applicabili le disposizioni previste per le importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.
Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni
·    I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.

·    I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

·    Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro
·    Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997).

·    La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

·    Si applicano le disposizioni dell’art. 37, cc. 49-ter e 49-quater D.L. 223/2006 ai meri fini della verifica delle condizioni previste.

·    I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

·    Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

Termine iniziale per compensazioni Inps e Inail
·    La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata:

a)    dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b)    dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c)     dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’Inps.

·    La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

·    Con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione.

Contrasto all’apertura di partite Iva fittizie
·    È necessario il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro ex art. 35, c. 15-bis.2 Dpr 633/1972 per la richiesta di una nuova partita Iva in caso di notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dell’art. 35, cc. 15-bis e 15-bis.1 Dpr 633/1972, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività è inoltre preclusa la compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.

·    Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’art. 11, c. 7-quater D.Lgs. 471/1997 (pari a 3.000 euro).

Accesso alle informazioni per potenziare l’azione di recupero coattivo
·    In coerenza con le previsioni dell’art. 18 L. 111/2023, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

·    Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’Economia.

Misure in materia di rischi catastrofali
·    Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

·    Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

·    Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

·    Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’IVASS, che ne valuta la stabilità.

·    Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

·    Con decreto del Ministro dell’Economia e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio, e possono essere aggiornati i valori.

·    In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni.

·    L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

·    Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

·    Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni da catastrofe, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto, una copertura fino al 50% degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31.12 dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui all’art. 1, c. 14 D.L. 23/2020.

·    Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture citate è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile

·    Le disposizioni non si applicano alle imprese di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole), per le quali resta fermo quanto stabilito dall’art. 1, cc. 515 e seguenti L. 234/2021 (Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità).

Trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995
·    Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31.12.1995, è modificata la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia e anticipato.

·    Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.01.1996, all’importo dell’assegno sociale.

·    Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.01.1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

·    Il trattamento di pensione anticipata di cui all’art. 24, c. 11 D.L. 201/2011è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Tale trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione
·    In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data del 1.01.2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.

·    L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1.01.1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

·    La facoltà è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, c. 5 D.Lgs. 184/1997.

·    Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, c. 2, lett. a) Tuir.

·    Il versamento dell’onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.

·    Alla data del saldo dell’onere l’Inps provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
·    La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (art. 34, c. 1 L. 448/1998) in base alle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 309 L. 197/2022 è limitata al 2023.

·    Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, c. 1 L. 448/1998, è riconosciuta:

a)    per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%;

b)    per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1)    nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lett. a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2)    nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3)    nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4)    nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5)    nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo Inps.

APE sociale e Opzione Donna
·    La disciplina dell’APE sociale (art. 1, cc. 179-186 L. 232/2016) è estesa fino al 31.12.2024, riconoscendo un’indennità garantita ed erogata dall’Inps ai lavoratori in stato di difficoltà che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni e 5 mesi, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso alla pensione.

·    Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

·    La possibilità di accedere al trattamento pensionistico “Opzione donna” (art. 16 D.L. 4/2019) è estesa a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2023 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Pensione anticipata “quota 103”
·    Il diritto alla pensione anticipata della c.d. “quota 103” (art. 14.1 D.L. 4/2019) è esteso ai soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2024.

·    Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 30.04.1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’art. 24, c. 6 D.L. 201/2011.

·    Gli iscritti alle gestioni pensionistiche gestite dall’Inps che maturano dal 1.01.2023 i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024.

Pensionamento anticipato dei poligrafici
·    È autorizzata una spesa nei limiti di risorse previste, per gli anni 2025-2027 ai fini dell’accesso al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 1, c. 500 L. 160/2019), le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1.01.2020 e il 31.12.2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ferma restando la data del 31.12.2023 per la presentazione dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.
ISCRO per iscritti alla Gestione separata Inps
·    Dal 1.01.2024 è confermata l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’art. 1, c. 386 L. 178/2020, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 Tuir.

·    L’ISCRO è riconosciuta previa domanda ed è erogata dall’INPS.

·    L’ISCRO è riconosciuta a tali soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a)    non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b)    non essere beneficiari di Assegno di inclusione (D.L. 48/2023);

c)     aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d)    aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e)    essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f)      essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

·    La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

·    I requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO.

·    L’ISCRO, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

·    L’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

·    L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

·    La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

·    L’ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/1986.

·    L’ISCRO è riconosciuta nei limiti di spesa previsti. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa previsto, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’ISCRO.

·    Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’ISCRO agli iscritti alla Gestione separata, è disposto un aumento dell’aliquota del contributo dovuto alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 Tuir, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

·    L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del Lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’ISCRO.

Indennità di malattia per lavoratori marittimi
·    L’assicurazione contro le malattie per la gente di mare dà diritto:

–       a un’indennità giornaliera nella misura del 75% del salario, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro;

–       per gli eventi di malattia insorti dal 1.01.2024, a una indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R.D.L. 1773/1933.

·    Per gli eventi di malattia di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 1918/1937 insorti dal 1.01.2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Nel caso in cui l’evento si è verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Ammortizzatori sociali mediante il Fondo per occupazione e formazione
·    Sono rifinanziate, anche per il 2024, le misure di sostegno al reddito (art. 44, c. 7 D.Lgs. 148/2015) previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da una crisi aziendale a condizione che sia predisposto un piano di risanamento.

·    A favore dei lavoratori del settore della pesca sono stanziate nuove risorse per il 2024 al fine dell’erogazione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

·    Sono stanziate nuove risorse per il 2024 a favore della prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga per i lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa.

·    È prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall’art. 1, c. 1 D.Lgs. 72/2018, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti di imprese sequestrate e/o confiscate, ovvero sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

·    È prorogata per il 2024 la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo di 12 mesi e nel limite di spesa previsto.

·    Sono stanziate nuove risorse, in aggiunta a quelle già previste per il 2024, per la proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis D.Lgs. 148/2015, a favore di imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentano esuberi di personale significativi nel contesto territoriale, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro.

·    È riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31.12.2024, in continuità con le tutele già autorizzate, nel limite di spesa previsto, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze aziendali.

Bonus asili nido
·    Con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’art. 7 Dpcm 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro. Pertanto, in tali casi la misura del buono per la frequenza di asili nido, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, è pari a 3.600 euro (importo base 1.500 euro + incremento 2.100 euro).
Congedo parentale
·    Ai sensi della nuova versione dell’art. 34, c.1 D.Lgs. 151/2001, per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, fino al 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

·    La nuova versione dell’art. 34, c. 1 D.Lgs. 151/2001 si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2023.

Esonero contributivo lavoratrici con figli
·    Fermo restando quanto previsto sull’esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti dal c. 15, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

·    L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

·    Per tali esoneri resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Calcolo Isee
·    Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’art. 3 Dpr 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Contributo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza
·    Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’art. 105-bis D.L. 34/2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

·    In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

·    Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato.

·    Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

·    I benefici sono riconosciuti nei limiti di spesa previsti per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.

·    L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi.

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità
·    Al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1.01.2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025.

·    A decorrere dal 1.01.2024 sono abrogati

–       il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità;

–       il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;

–       il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

–       il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

·    Le risorse sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a)    potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b)    promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c)     inclusione lavorativa e sportiva;

d)    turismo accessibile;

e)    iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f)      interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g)    promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h)    promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

·    L’utilizzo del Fondo è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’Economia e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza.

·    A decorrere dall’anno 2025, gli Enti territoriali beneficiari delle risorse sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Obblighi anagrafici
·    Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della L. 27.10.1988 n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad 1/10 del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

·    Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’art. 13, c. 2 Dpr 30.05.1989 n. 223, o dall’art. 6, cc. 1 e 4 L. 27.10.1988 n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad 1/10 del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

·    L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 24.11.1981 n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

Rifinanziamento agevolazione Sabatini
·    Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’art. 2 D.L. 69/2013, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
“Garanzia Archimede” SACE
·    Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31.12.2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

·    Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70%, ovvero il 60% ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato.

·    Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50%, ovvero al 100% qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50% di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche «junior» o «mezzanine» il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50%.

Garanzia Green SACE
·    Per l’anno 2024 le risorse disponibili al 31.12.2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo New Deal, istituito ai sensi dell’art. 1, c. 88, 3° periodo L. 160/2019, sono destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE Spa per progetti economicamente sostenibili (di cui all’art. 64 D.L. 76/2020), nel limite di impegno assumibile pari a 3.000 milioni di euro.

·    Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

Credito di imposta per esercenti attività di trasporto merci
·    Il credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi [art. 14, c. 1, lett. a), 3° periodo D.L. 144/2022] è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.

·    La disposizione entra in vigore e acquista efficacia dalla data del 30.12.2023 (data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale).

Fondo per l’innovazione nei settori dell’informazione e dell’editoria
·    Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è ridenominato in Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.

·    Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.

·    Il credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali per le imprese editrici di quotidiani e di periodici (art. 188 D.L. 34/2020) è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Permessi di soggiorno profughi ucraini
·    I permessi di soggiorno in scadenza al 31.12.2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina (ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina) conservano la loro validità fino al 31.12.2024.

·    Tali permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Credito di imposta e finanziamenti agevolati per eventi alluvionali verificatisi dal 1.05.2023
·    I contributi riconosciuti, per gli eventi alluvionali verificatisi dal 1.05.2023, dall’art. 20-sexies, c. 3, lett. a), b), c), d), e) e g) D.L. 61/2023 sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità.

·    I contributi di importo complessivamente superiore a quelli citati possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

·    Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’art. 5, c. 7, lett. a), 2° periodo D.L. 269/2003, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di 25 anni e comunque nel limite temporale dell’autorizzazione di spesa annua, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti, nel limite massimo di 700 milioni di euro.

·    I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione nel modello F24.

·    In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

·    Le disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e, in particolare, dall’art. 50 del medesimo regolamento.

·    I contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.

Requisito di anzianità contributiva per trattamento pensionistico anticipato 
·    Termina il 31.12.2024 anziché il 31.12.2026 il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato (art. 15, c. 2 e art. 17, c. 1 D.L. 4/2019), non è soggetto all’adeguamento in base all’evoluzione della speranza di vita.
Imu regione Friuli-Venezia Giulia 
·    Le disposizioni sull’Imu si applicano, dal periodo d’imposta 2023, all’imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

·    Pertanto, viene esteso l’effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali anche all’imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA).

Sanzione per omesso o parziale versamento del contributo unificato 
·    Gli uffici giudiziari possono notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente.

·    L’invito al pagamento dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato deve contenere espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese, e all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 16, c. 1-bis Dpr 115/2002.

Esenzione Imu comune di Umbertide
·    I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9.03.2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’Imu (art. 1, cc. 738 e seguenti L. 160/2019), per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31.12.2024.
Entrata in vigore
·    La L. 213/2023, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1.01.2024.

Ratio