La Legge n. 96/17, di conversione del D.L. n. 50/17, all’art. 54 bis reca in rubrica la ”Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale “. L’INPS na varato la piattaforma telematica che dovrà consentire l’accesso agli operatori (datori di lavoro e lavoratori) alla disciplina del Libretto di Famiglia e al Contratto di prestazione Occasionale Prest.O., garantendo maggiori diritti ai lavoratori occasionali.
Le persone fisiche, non esercitanti attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante l’acquisto del Libretto di Famiglia.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro; tali titoli sono utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Il libretto di famiglia può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali. Con il libretto di famiglia si provvede al pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori per:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto di Famiglia è erogato, secondo le modalità di cui all’art.54 bis, il contributo di cui all’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ogni titolo contenuto nel libretto di famiglia ha valori pari ad € 10,00
In tale somma sono compresi:
- la contribuzione alla gestione separata INPS (€ 1,65 ),
- il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (€ 0,25),
- il finanziamento degli oneri gestionali (€ 0,10),
per un totale di 2 euro.
Il valore netto del titolo di pagamento è pari a € 8,00.
Modalità operative.
Per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 54 bis, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un Ente di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152
L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.
Attraverso la piattaforma informatica , l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore; entro il il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno trasferisce all’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.