Dal 1° gennaio 2019, fatti salvi eventuali colpi di scena dell’ultimo momento, entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche per le prestazioni effettuate nei confronti di “privati”. La Commissione europea ha rilasciato la relativa autorizzazione ed il nuovo obbligo è previsto dalla legge di Bilancio 2018.
Sono previste poche e limitate eccezioni come, ad esempio, per le prestazioni effettuate da e nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono esonerati dal nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Tali soggetti, però, non possono beneficiare di alcun esonero con riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2018.
Le regole tecniche per l’emissione delle fatture in formato elettronico tra privati sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.
Secondo le indicazioni ivi contenute l’unico formato utilizzabile è l’XML. La trasmissione del documento digitale, quindi la relativa emissione, può essere effettuata unicamente tramite il Sistema di Interscambio – SDI.
Inoltre la fattura elettronica può essere inviata sia singolarmente, ovvero, se i documenti sono destinati al medesimo soggetto, si può procedere all’invio di un lotto di fatture.
Il provvedimento prevede l’obbligo di indicare nel documento emesso solo dei dati indicati dagli articoli 21 e 21 – bis del D.P.R. n. 633/1972. Non è dunque obbligatoria l’indicazione di dati diversi da quelli indicati dalle disposizioni citate.
Il punto 1.4 del decreto direttoriale dispone espressamente che “A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura di cui al punto 1.3 consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori”.
In buona sostanza possono essere indicati una serie di elementi opzionali che non influenza l’invio del documento.
Per consentire la trasmissione della fattura elettronica il soggetto emittente dovrà sempre compilare il campo del “codice destinatario,” pena lo scarto del documento. Il codice destinatario è un dato che consente il corretto indirizzamento della fattura elettronica.
Tuttavia, sempre al fine di non porre ostacoli alla tempestiva emissione del documento, l’Agenzia delle entrate ha previsto che, laddove l’emittente non conosca tale dato, potrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale.
Per ciò che riguarda l’emissione della fattura in forma semplificata, è necessario derogare parzialmente alla previsione di cui all’art. 21 – bis del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione prevede che non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale o del numero di partita Iva del destinatario. Il alternativa è possibile indicare il nome, il cognome, la ditta, etc.
Nel caso di emissione della fattura in formato digitale uno dei due dati deve essere necessariamente inserito al fine di consetire il corretto indirizzamento del documento.
La trasmissione potrà essere effettuata, alternativamente, a mezzo PEC, ovvero tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione delle fatture al SDI può anche essere effettuata con il servizio definito “web service” o con un sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.
Le ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al SDI tramite l’emittente, in seguito al quale all’operatore viene assegnato un numero di sette cifre “codice destinatario”, che consente di identificare in modo univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione o per la ricezione.
Commercialista Telematico