Dopo aver inviato la comunicazione delle liquidazioni mensili o trimestrali, al contribuente sarà messa a disposizione dalle Entrate la sua analisi della “coerenza” dei versamenti dell’IVA a debito rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Quindi, il confronto con quanto dovuto e quanto effettivamente pagato sarà immediato, ma ciò non ostacolerà la possibilità per il contribuente di sanare il mancato pagamento tramite il ravvedimento operoso. Restano fermi, infatti, gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Dopo aver effettuato il ravvedimento operoso, poi, non sarà necessario modificare e reinviare la comunicazione delle liquidazioni, in quanto nel quadro VP della stessa non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi, effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso (FAQ n. 9 delle Entrate del 26 aprile 2017).
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, Luca De Stefani