La manovra correttiva approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 15 giugno ha colmato il vuoto lasciato dall’abrogazione dei voucher inserendo una nuova disciplina che regolamenta le prestazioni di lavoro occasionali. Tale disciplina varia a seconda che l’utilizzatore (datore di lavoro) sia una persona fisica o un’impresa.
Nel caso, infatti, delle persone fisiche il ricorso alle prestazioni occasionali deve avvenire per il tramite del “Libretto di famiglia”, un libretto nominativo prefinanziato contenente titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora, che gli utilizzatori potranno utilizzare per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a loro favore nell’ambito di:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Il libretto si acquisisce attraverso la piattaforma informatica INPS operativa a decorrere dallo scorso 10 luglio.
Il ricorso alle prestazioni professionali non è libero ma deve avvenire entro i seguenti limiti annuali (anno civile):
- ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, può percepire compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, possono dar luogo a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Ai sensi della nuova disciplina, per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
FiscoPiù