Al via i nuovi incentivi per le assunzioni di giovani. Le novità contenute nel disegno della Legge di Bilancio, che sta per giungere all’esame della V commissione del Senato, viaggiano su due direttrici:

  • la stabilizzazione, a decorre dal 2018, dello sgravio triennale al 50%, con tetto massimo di 3 mila euro annui, per le assunzioni di under 30;
  • l’introduzione, in relazione solo al 2018, del medesimo sgravio per le assunzioni di giovani sotto ai 35 anni(assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018).

In entrambi i casi, secondo quanto previsto dall’attuale bozza della manovra, l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione agevolata con il nuovo incentivo, non abbiano compiuto il trentesimo/trentacinquesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Rispetto agli sgravi contributivi degli scorsi anni, il nuovo esonero non andrà perso in caso di interruzione del rapporto agevolato: nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Il nuovo esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato e nei confronti di datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Potranno essere agevolati, ma solo per 12 mesi, i casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di contratti di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

Il disegno di legge prevede poi due ipotesi in cui è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi (100%, con tetto massimo a 3.000 euro anno). Si tratta delle ipotesi in cui vengano assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  1. studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 % delle ore di alternanza ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno di vari percorsi;
  2. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

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