Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti in materia pensionistica (c.d. quota 100).
In particolare, viene attribuita a determinate categorie di soggetti la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Destinatari della norma: lavoratori che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato). Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Cumulo dei periodi assicurativi: il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.
Decorrenza del trattamento pensionistico: è prevista una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
In estrema sintesi i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti:
entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro: è prevista l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c., nel limite di €. 5.000 lordi annui (il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito). Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale di cui sopra.