Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, oltre alle nuove disposizioni in materia di requisiti per il trattamento pensionistico (c.d. quota 100), anche il Reddito di Cittadinanza.

In estrema sintesi, il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico (accreditato mensilmente su carta prepagata: “CartaRdc”) erogato alle famiglie in difficoltà allo scopo di consentire il reinserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale.

Pertanto, salvo ben determinate eccezioni, tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e il richiedente può possedere redditi e patrimoni entro ben specifici limiti previsti.

Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto dai cittadini italiani e dell’Unione Europea, e dagli stranieri titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato o di diritto di soggiorno purché residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che, fatte salve le dimissioni per giusta causa, hanno presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il beneficio economico è dato dalla somma di un importo a integrazione del reddito familiare (c.d. quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (c.d. quota B), entrambe calcolate dall’ Inps sulla base dei componenti del nucleo familiare e delle informazioni rilevate dall’ISEE.

Il Reddito di Cittadinanza ha a durata massima di 18 mesi ed è compatibile con l’ indennità NASPI e, a determinate condizioni, con lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata, autonoma o d’ impresa) ovvero con le prestazioni destinate agli invalidi civili da parte di uno o più componenti del nucleo familiare. Infine, è prevista la decadenza del beneficio nei casi in cui manchi: la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, oppure la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale oppure la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione oppure l’ accettazione di tre offerte di lavoro congrue, ecc.

Incentivi

a) Datori di lavoro: se l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.

b) Soggetti accreditati: Al fine di garantire ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza un percorso formativo e di riqualificazione professionale, gli enti formativi accreditati possono stipulare un Patto di Formazione presso il Centro Per l’ Impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Se le attività intraprese portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di €. 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario e la restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza è riconosciuta all’ente formativo accreditato, (sempre per un massimo di €. 390 mensili). Quanto sopra a condizione che l’assunzione realizzi un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

c) Autoimpiego: i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio si vedranno riconoscere un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Reddito di Cittadinanza, nei limiti di €. 780 mensili.