La Corte suprema dando ragione al contribuente ha escluso che possa avere rilevanza la circostanza, valorizzata dalla CTR sotto il profilo della inopponibilità all’Amministrazione finanziaria di tali donazioni, per carenza dei prescritti requisiti di forma ex art. 782 cod.civ. .
In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5419 del 3 marzo 2017, afferma che l’accertamento eseguito dall’Agenzia e delle entrare e poi confermato dalla decisione del giudice di secondo grado riferito alla mancata considerazione dell’aiuto
finanziario da parte dei genitori della contribuente, sia per il pagamento dei canoni di locazione sia per l’ulteriore contributo finanziario destinato alle più generali esigenze di vita, risulta inficiato dalla mancata considerazione delle ingenti risorse economiche nella disponibilità dei genitori della contribuente affermato, sia pure ai fini della esclusione della configurabilità della modica donazione, che tali condizioni erano rimaste
indimostrate.
Commercialista Telematico