Addio alla scheda carburante dal 1° luglio 2018 per i soggetti titolari di partita IVA relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Da questa data, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605. È questo quanto prevede il nuovo comma 1-bis dell’art. 164 del T.U.I.R. introdotto dal comma 922 dell’unico articolo della manovra 2018.
Il Sole 24 Ore – Norme e tributi