A seguito della modifica del co. 3.1 dell’art. 14, DL 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14,
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a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello
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di importo pari o superiore a € 200.000.
Interventi di 1° livello (all. 1, DM 26.6.2015) si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio